Richieste di sostegno da presentare
Chiese
Se hai vinto un bando Otto per mille UCEBI, qui trovi le risposte alle più comuni domande sulla presentazione, rendicontazione e svolgimento dei progetti/delle attività diaconali.
Per qualsiasi ulteriore dubbio o informazione, puoi contattarci e saremo lieti di aiutarti.
Posso sospendere la compilazione del Modulo e proseguire in un secondo momento?
Sì. È possibile interrompere la compilazione del Modulo, salvare il lavoro e riprenderlo successivamente. I documenti potranno però essere allegati solo nel momento in cui verrà inviata la domanda. Per facilitare la compilazione, nella modulistica è presente un PDF con l’anteprima del Modulo, per avere un’idea di quanto è richiesto ed eventualmente stilare una bozza del progetto.
Posso saltare un punto del Modulo anche se obbligatorio e rispondere in un secondo momento?
Sì. I punti che vanno obbligatoriamente compilati possono essere tenuti in sospeso, andare avanti nella compilazione del Modulo ed essere ripresi in un secondo momento.
Quando viene comunicato l’esito della richiesta?
Il Servizio Otto per mille comunicherà via email, alle chiese, le loro ass. e agli enti interni, l’esito della valutazione, sia in caso di approvazione che in caso di mancato accoglimento, entro il mese di settembre dell’anno di presentazione; pertanto, non si richiedano informazioni in merito prima di tale data.
Inoltre, le richieste approvate saranno pubblicate nella sezione Rendicontazione e Progetti Approvati del sito www.ottopermilleucebi.org entro il 30 settembre dell’anno del finanziamento.
Qual è la differenza tra un progetto e la richiesta di un sostegno per un’attività diaconale?
Un progetto ha un inizio, uno svolgimento e una fine. Un’attività diaconale ha invece una forma costante. Pertanto, un progetto cambia di anno in anno, mentre un’attività diaconale rimane sostanzialmente la stessa. Ad esempio, il progetto di una distribuzione alimentare, l’anno successivo può diventare un progetto di inserimento lavorativo delle persone precedentemente assistite con i pacchi alimentari. Un’attività diaconale di distribuzione degli alimenti rimarrà sempre quella.
Posso chiedere i fondi all’Otto per mille se non partecipo al Piano di Cooperazione?
No. Il Piano di Cooperazione è un elemento costitutivo dell’UCEBI. Il carattere solidale dell’UCEBI si manifesta nella partecipazione al Piano di Cooperazione: senza Piano di Cooperazione, non c’è l’UCEBI e senza l’UCEBI non ci sarebbe né la Legge d’Intesa con lo Stato, né la possibilità di accedere ai fondi Otto per mille.
Se si presenta la richiesta di finanziamento per un progetto, la chiesa deve aver partecipato al Piano di Cooperazione dell’anno precedente per almeno il 50% di quanto chiesto dall’UCEBI.
Se si presenta la richiesta di sostegno per un’attività diaconale, la chiesa deve aver partecipato al Piano di Cooperazione dell’anno precedente per almeno il 70% di quanto richiesto dall’UCEBI.
La quota a carico dell’ente richiedente indicata in fase di presentazione deve rimanere tale anche nel caso in cui si riceva un finanziamento inferiore rispetto a quanto richiesto all’OPM UCEBI. Non è necessario rimodulare la domanda, né il budget presentato, né specificare per quali voci verranno utilizzati i fondi OPM ricevuti: farà fede la rendicontazione, che dovrà seguire quanto indicato nelle istruzioni.
Il progetto/L’attività diaconale può essere avviato/a anche l’anno successivo a quello del finanziamento e cioè a quello di presentazione, l’importante è che venga concluso/a e rendicontato/a entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello del finanziamento e della presentazione (ad esempio: domanda presentata e approvata nel 2026, può partire nel 2027 ma va comunque rendicontata entro il 31 dicembre 2027).
Sì. È possibile fornire come documentazione per la rendicontazione anche giustificativi fiscalmente validi di spese sostenute prima dell’approvazione della domanda e che riguardano la domanda stessa, ma non devono essere antecedenti all’anno del finanziamento e della presentazione (per i fondi 2026, non devono essere spese sostenute prima del 01/01/2026). Va tenuto in conto che, qualora la domanda non venga approvata, quelle spese già sostenute non verranno rimborsate.
No. L’ente richiedente deve essere intestatario di un proprio conto corrente bancario e/o postale.
Vogliamo assicurarci che sia tutto chiaro prima di procedere alla compilazione del Modulo.
Clicca su “Leggi le istruzioni” per leggere il documento completo.