Una volta che la domanda è stata approvata
La quota a carico dell’ente richiedente indicata in fase di presentazione deve rimanere tale anche nel caso in cui si riceva un finanziamento inferiore rispetto a quanto richiesto all’OPM UCEBI. Non è necessario rimodulare la domanda, né il budget presentato, né specificare per quali voci verranno utilizzati i fondi OPM ricevuti: farà fede la rendicontazione, che dovrà seguire quanto indicato nelle istruzioni.
Il progetto/L’attività diaconale può essere avviato/a anche l’anno successivo a quello del finanziamento e cioè a quello di presentazione, l’importante è che venga concluso/a e rendicontato/a entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello del finanziamento e della presentazione (ad esempio: domanda presentata e approvata nel 2026, può partire nel 2027 ma va comunque rendicontata entro il 31 dicembre 2027).
Sì. È possibile fornire come documentazione per la rendicontazione anche giustificativi fiscalmente validi di spese sostenute prima dell’approvazione della domanda e che riguardano la domanda stessa, ma non devono essere antecedenti all’anno del finanziamento e della presentazione (per i fondi 2026, non devono essere spese sostenute prima del 01/01/2026). Va tenuto in conto che, qualora la domanda non venga approvata, quelle spese già sostenute non verranno rimborsate.
No. L’ente richiedente deve essere intestatario di un proprio conto corrente bancario e/o postale.